IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni; 
  Visto il proprio decreto 5 aprile 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  80  del  6
aprile 1987, con il quale e' stato indetto il referendum popolare per
l'abrogazione del tredicesimo comma dell'articolo unico  della  legge
10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore
dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi.»; 
  Visti i propri decreti 28 aprile 1987, n. 159 e  n.  160,  relativi
allo scioglimento delle Camere ed alla convocazione  dei  comizi  per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Considerato che, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 34, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il referendum indetto  con
il sopracitato decreto 5 aprile 1987 e' stato sospeso; 
  Vista la legge 7 agosto 1987, n. 332, recante deroghe alla legge 25
maggio 1970, n. 352, in materia di referendum; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 1987; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
  E' nuovamente indetto il referendum popolare per l'abrogazione  del
tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n.
8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e  delle
regioni sedi  di  centrali  elettriche  alimentate  con  combustibili
diversi dagli  idrocarburi.»,  comma  che  reca  il  seguente  testo:
«Qualora, entro i termini fissati  dall'articolo  2,  secondo  comma,
della legge 2 agosto 1975, n. 393,  non  sia  stata  perfezionata  la
procedura per la localizzazione delle  centrali  elettronucleari,  la
determinazione delle aree suscettibili di insediamento e'  effettuata
dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  tenendo  presente  le  indicazioni   eventualmente
emerse nella procedura precedentemente esperita.». 
  I relativi comizi sono convoca ti  per  il  giorno  di  domenica  8
novembre 1987. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 settembre 1987 
 
                               Cossiga 
 
 
            Goria, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                   Fanfani, Ministro dell'interno 
 
              Vassalli, Ministro di grazia e giustizia